Manovra finanziaria 2005
1/12/2004
Circolare n. 1/2004
Parabita, lì 01.12.2004
Circ. n. 01/2004
OGGETTO: Circolare ai clienti:
a) aggiornamento sulla manovra finanziaria 2005;
b) comunicazioni varie (finanziamenti agevolati, privacy informatica, ecc.).
MANOVRA FINANZIARIA 2005
Come di consueto, con la presente intendiamo aggiornarvi solo su alcune delle novità che riteniamo possano essere, in linea generale, d’interesse comune ai clienti dello studio; tali disposizioni sono previste dalla manovra finanziaria 2005 non ancora, comunque, definitivamente approvata.
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
1.1 DISPOSIZIONI PER LA LOTTA ALL’EVASIONE SULLE LOCAZIONI
L’art. 32, commi da 10 a 15, prevede tra l’altro, che i contratti di locazione, e quindi i relativi effetti, sono nulli se non registrati.
Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione, si presume l’esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel quale si è accertato il rapporto di locazione, salvo documentata prova contraria.
Ai fini delle determinazione del canone, l’importo dello stesso si presume pari al 10% del valore dell’immobile.
Con riferimento all’obbligo di dare comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l’ubicazione degli immobili, è previsto l’invio di tale comunicazione da effettuare in via telematica all’Agenzia delle Entrate; tale adempimento vale anche come comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo di comunicazione, infine, è esteso agli intermediari immobiliari.
1.2 NOVITÀ IN MATERIA DI TARSU
Dal 1° gennaio 2005, la superficie di riferimento utile ai fini del calcolo per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non può essere inferiore all’80% della superficie dell’immobile risultante dagli archivi catastali. Per gli immobili già denunciati il comune modifica d’ufficio le superfici già dichiarate in misura inferiore alla nuova quota prevista.
1.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA AL SOMMERSO
Tutte le banche, la società Poste Italiane s.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, sono tenuti a rilevare ed a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria. Tali enti ed organismi, trasmetteranno i dati e le comunicazioni richieste in via telematica all’anagrafe tributaria.
1.4 DISPOSIZIONI PER LA LOTTA ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA
I titolari di partita IVA con volume di affari superiore ai 10.000,00 euro , sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica. La comunicazione dati IVA, da redigere e trasmettere entro il mese di febbraio 2005, dovrà contenere anche gli elenchi dei clienti e dei fornitori con i quali si sono intrattenuti rapporti commerciali e l’ammontare delle relative operazioni per ognuno indicati. I suddetti documenti dovranno essere trasmessi obbligatoriamente in via telematica.
Il cedente o prestatore, che riceve dal proprio cliente o fornitore una lettera d’intento, ha l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa. Con riferimento a questo adempimento, i clienti che si trovano in tale situazione, sono invitati d’ora in poi, a far tenere per tempo allo studio le relative lettere d’intento subito dopo averle ricevute e trascritte nel registro delle dichiarazioni d’intento. Prima d’ora, infatti, tale adempimento non era richiesto, per cui si poteva semplicemente riportare nel registro delle dichiarazioni d’intento la relativa lettera e conservarla.
2. STUDI DI SETTORE E “PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA”
2.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
Con riferimento agli studi di settore, vengono introdotte importanti novità. Al momento, infatti, il ricorso da parte degli organi accertatori agli studi di settore è previsto nei confronti di tutti i contribuenti in contabilità semplificata, ma anche dei contribuenti in contabilità ordinaria per opzione e gli esercenti arti e professioni, qualora in almeno due periodi d’imposta su tre considerati si verifichi uno scostamento tra ricavi e compensi dichiarati e ricavi e compensi determinati in base all’applicazione degli studi di settore.
La finanziaria, invece, prevede l’abrogazione delle citate disposizioni, introducendo una equiparazione, tra contribuenti in contabilità semplificata e contribuenti in contabilità ordinaria.
In sostanza, già a decorrere dal periodo d’imposta 2004, gli accertamenti basati sugli studi di settore potranno essere effettuati nei confronti degli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, anche per opzione, e degli esercenti arti e professioni, applicando le stesse regole già previste per le imprese in contabilità semplificata. Pertanto, non sarà più necessario uno scostamento rilevabile per due periodi d’imposta su tre esaminati, ma sarà sufficiente lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi di settore per un solo periodo d’imposta ai fini dell’accertamento. I clienti interessati ad avere una proiezione sulle risultanze degli studi di settore in maniera approssimativa per l’esercizio 2004 sono pregati di fissare per tempo un appuntamento con questo studio.
2.2 PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA
Dal 01.01.2005 viene introdotto un nuovo istituto denominato “Pianificazione fiscale concordata”. A tale istituto è consentito accedere a tutti gli esercenti arti e professioni ed ai titolari di reddito d’impresa, con le seguenti eccezioni:
a) contribuenti in regime forfettario per l’anno 2003;
b) contribuenti che alla data del 01.01.2002 non erano ancora in attività;
c) contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5,16 milioni di euro per l’anno 2003 (e quindi esclusi anche dall’applicazione degli studi di settore);
d) contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi 2002 e 2003.
La pianificazione si realizza attraverso l’accettazione facoltativa da parte del contribuente di una proposta che l’Agenzia delle Entrate comunicherà ad ogni singolo contribuente. L’ufficio, in sostanza, proporrà un reddito da dichiarare per un triennio, ed il contribuente, se decide di accettare la proposta, si impegna a dichiarare i ricavi ed i compensi proposti per ogni anno del triennio.
La proposta dell’agenzia è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati desunti dall’andamento dell’economia nazionale e di settore, nonché di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
Vi ricordiamo, infine, che l’eventuale adesione va effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; pertanto, al fine di valutare l’opportunità di adesione, la stessa va fatta tenere allo studio appena ricevuta, anche perché esiste la possibilità di definire la proposta in contraddittorio con l’agenzia delle entrate, quando il contribuente sia in grado di documentare una eventuale evidente infondatezza della stessa.
I vantaggi per il contribuente nell’accettazione della proposta, consistono in:
a) l’amministrazione finanziaria non ha il potere di effettuare la rettifica della dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973;
b) ai fini IVA, l’ufficio non può effettuare l’accertamento induttivo e la rettifica analitico-induttiva di cui agli art. 55 e 54 del D.P.R. 633/72;
c) l’aliquota marginale dell’imposta sul reddito e l’aliquota IRES sono ridotte di quattro punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato in eccedenza rispetto a quello definito;
d) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito.
Nel caso di riscontro di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, i predetti vantaggi non operano.
COMUNICAZIONI VARIE
3. FINANZIAMENTI AGEVOLATI
3.1 SVILUPPO ITALIA
E’ tutt’ora possibile inoltrare le domande (previa redazione di un piano programmatico via internet) per l’accesso ai finanziamenti previsti dal D.Lgs. 185/2000. Quest’ultimo prevede l’erogazione di finanziamenti fino ad un importo massimo di Euro 129.114,00 per le nuove imprese costituite in forma di società di persone, in cui almeno il 50% del capitale sia posseduto da persone inoccupate nell’ultimo semestre e residenti nei territori agevolati (tra cui la regione Puglia) alla data del 01.01.2000.
3.2 CREDITO D’IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI E NUOVI INVESTIMENTI (EX L. 388/2000)
Per le nuove assunzioni, in presenza di particolari condizioni, è possibile usufruire, previa richiesta di autorizzazione, di un credito d’imposta pari ad Euro 400,00 al mese per ogni assunzione, così come previsto dall’art. 7 della L. 388/2000.
Con riferimento al credito d’imposta per i nuovi investimenti di cui all’art. 8 della L. 388/2000, infine, Vi comunichiamo che a decorrere dall’anno 2005 sarà possibile effettuare la richiesta di rinnovo per coloro i quali non hanno ottenuto i fondi per esaurimento degli stessi nel 2004, o una nuova richiesta per chi invece è intenzionato ad effettuare nuovi investimenti nel prossimo periodo.
4. D. LGS. 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY)
4.1 DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Il termine per effettuare l’adeguamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy), già prorogato al 31.12.2004, è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2005. E’ appena il caso di ricordarVi che appare comunque opportuno effettuare al più presto tale adeguamento, consistente essenzialmente nell’adozione di specifiche misure per la sicurezza dei dati personali, ma soprattutto nella redazione di un piano programmatico sulla sicurezza degli stessi; infatti, la mancata osservanza delle nuove norme in materia di sicurezza dei dati personali, comporta pesantissime sanzioni, anche penali (fino a tre anni di reclusione e fino ad euro 124.000,00 di sanzione). Vi ricordiamo, infine, che è obbligatorio effettuare l’adeguamento per tutti coloro che a qualsiasi titolo effettuino il trattamento di dati personali di terzi (clienti, fornitori, privati, ecc.) attraverso la raccolta cartacea (schede, rubriche, documenti, ecc.), ma anche e soprattutto per mezzo di strumentazione informatica (database, memorizzazione di dati personali su qualsiasi tipo di supporto magnetico, ecc.).
5. RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
5.1 ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
A seguito della riforma del diritto societario, già in vigore dal 01.01.2004, occorre ricordare agli amministratori di società di capitali (Srl, Spa) che ancora non l’avessero fatto, che bisogna procedere quanto prima all’adeguamento dello statuto societario da effettuare con verbale di assemblea straordinaria da redigersi per mezzo di un notaio. Gli interessati, pertanto, vorranno fissare un appuntamento con il proprio notaio di fiducia, o in alternativa, interessare questo studio che provvederà a fissare l’appuntamento.
6. INTERESSI BANCARI
6.1 ANATOCISMO DEGLI INTERESSI BANCARI
E’ sicuramente importante sapere che la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 21095 del 04.11.2004 ha definitivamente sancito che l’anatocismo degli interessi bancari è illegittimo fin dalla sua prima applicazione, atteso, peraltro, che l’anatocismo è vietato dall’art. 1283 del cod. civ. Pertanto, è possibile tentare il recupero delle somme indebitamente calcolate e trattenute, alle banche con cui si è intrattenuti rapporti di conto corrente, dalla data di accensione del rapporto di conto corrente. Anche con riferimento a questo argomento, lo studio rimane a disposizione per i clienti che desiderassero valutare la propria posizione bancaria.
7. COMUNICAZIONI FINALI
7.1 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Con riferimento alle scritture di assestamento e rettifica di fine anno, Vi ricordiamo, come ogni anno, che al 31.12.2004 occorre rilevare l’inventario fisico a quantità e valori delle merci, prodotti finiti, materie prime, materiale di consumo, ecc. in giacenza presso la Vostra azienda. Occorre, inoltre, quantificare l’ammontare dei lavori in corso (lavorazioni già eseguite in parte ed effettuate a cavallo tra due esercizi, ma da fatturare nel 2005).
7.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Il 20.12.2004 scade il termine per il versamento a saldo dell’I.C.I.; pertanto, in presenza di modifiche del patrimonio immobiliare (acquisti o vendite di terreni e fabbricati), occorre far recapitare allo studio le copie dei rogiti notarili prima della data predetta.
Vi comunichiamo, infine, che per ogni occorrenza è possibile accedere al sito internet dello studio raggiungibile all’indirizzo www.studio-fracasso.it; che consente gratuitamente un aggiornamento tempestivo e giornaliero circa le ultimissime novità in materia fiscale, amministrativa, contabile.
I clienti che ancora non l’hanno fatto e che desiderano accedere a tutte le sezioni del sito possono farlo semplicemente comunicando allo studio la password ed il nome utente desiderati.
Lo studio resta a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.
Cogliamo l’occasione per porgerVi i migliori auguri di buone feste.
dott. Giovanni Fracasso
Decreto Bersani
8/9/2006
Principali novità previste dalla "Manovra d'estate".
Parabita, lì 08.09.2006
Circ. n. 01/2006
«Titolo»
«COGNOME» «NOME»
«Indirizzo1»
«CAP» «Città» «Prov»
OGGETTO: Circolare ai clienti: a) Decreto Bersani (manovra d’estate);
b) Comunicazioni varie.
DECRETO BERSANI
Nuovi adempimenti sono previsti per il breve periodo dal decreto legge n. 223 del 04.07.2006. Pertanto, come di consueto, con la presente intendiamo indicarVi i nuovi adeguamenti da effettuare per obbligo di legge, ed aggiornarvi brevemente solo su alcune delle più importanti novità che riteniamo possano essere, in linea generale, d’interesse comune ai clienti dello studio.
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE
1.1 DISPOSIZIONI RECANTI MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI
Una importante novità è prevista dall’art. 37, comma 49 del decreto, che prevede che a decorrere dal 01.10.2006 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i pagamenti fiscali e previdenziali solo ed esclusivamente in via telematica. Si tratta, in sostanza, delle deleghe mod. F24 utilizzate per il pagamento di tributi quali IVA, IRPEF, IRES, INPS, INAIL, IRAP, ecc., che dal 01.10.2006 non potranno più essere presentati direttamente in banca o presso l’ufficio postale, ma per le quali occorrerà procedere all’invio telematico attraverso una delle seguenti modalità:
· direttamente, previa dotazione di codice pin e password e mediante l’utilizzo del modello F24 on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
· tramite gli intermediari abilitati (commercialista, consulente del lavoro);
· mediante home-banking via Internet.
Ciò premesso, pertanto, si invitano i clienti che intendono incaricare questo studio per l’invio telematico delle deleghe, a voler sottoscrivere apposita autorizzazione di addebito dei pagamenti sul conto corrente bancario o postale che vorranno indicare. Tale autorizzazione, è già stata predisposta dallo studio, e dovrà essere sottoscritta ogni volta che occorrerà effettuare un pagamento con delega F24. L’autorizzazione potrà anche essere inviata dal cliente allo studio a mezzo e-mail o fax. E’ ovvio, dunque, che i clienti che fossero ancora sprovvisti di un conto corrente bancario o postale dovranno in breve aprirne uno.
Infine, Vi ricordiamo che con decorrenza dall’esercizio 2007 sarà possibile effettuare con delega F24 telematica, anche il pagamento dell’ICI, consentendo, con ciò, di fatto, di utilizzare in compensazione altri tributi a credito per il pagamento di questa imposta.
1.2 ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
I titolari di partita IVA sono obbligati, a decorrere dall’anno d’imposta 2007, a presentare in via telematica gli elenchi dei clienti e dei fornitori con i quali hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini dell’IVA. Pertanto, allo scopo, Vi ricordiamo che le fatture d’acquisto, ma soprattutto le fatture emesse, devono essere regolarmente compilate, con riferimento alla parte anagrafica che deve riportare gli estremi del cliente correttamente compilati. Ciò consentirà allo studio di inviare i dati corretti all’Agenzia delle Entrate evitando così l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la trasmissione di elenchi incompleti o non corretti.
1.3 MODIFICA DI TERMINI
A decorrere dall’esercizio d’imposta 2007, i termini di presentazione delle dichiarazioni sono stati modificati. Nello specifico, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione unico 2007, è stato anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio; mentre la presentazione del mod. 770/2007 è stata anticipata dal 30 settembre al 31 marzo. Pertanto, questo studio dovrà inevitabilmente accelerare le operazioni di chiusura dei bilanci e delle contabilità e a tale scopo si pregano fin da ora i clienti a voler far pervenire la documentazione fiscale (e la prima nota) in tempi brevi e con maggiore frequenza, in modo da consentire un aggiornamento contabile rapido e tempestivo.
1.4 FRANCHIGIA IVA PER CONTRIBUENTI MINIMI
E’ stato inserito, nel DPR 633/1972, l’art. 32 bis, che introduce, in pratica, un nuovo regime IVA c.d. “regime della franchigia”. Esso prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per i soggetti che prevedono di realizzare un volume di affari annuo inferiore ai 7.000,00 euro. Per tali contribuenti è inoltre previsto l’esonero dalla tenuta dei libri IVA, anche se permane l’obbligo di numerare e conservare i documenti di acquisto e l’obbligo di certificare i corrispettivi.
1.5 COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
L’art. 37, c.4 e 5 prevede una nuova ed importante disposizione per gli operatori finanziari. Per effetto di tale disposizione, le banche, la società Poste Italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ed ogni altro intermediario finanziario, sono obbligati a comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria l’elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di questi ultimi.
1.6 COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Il comma 33 dell’art. 37 introduce un nuovo obbligo per i commercianti al dettaglio e titolari di locali aperti al pubblico. Dall’esercizio 2007 questi soggetti sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate. E’ previsto un credito d’imposta di 100,00 euro, da utilizzare in compensazione, per i contribuenti che scelgono di adattare tecnicamente il registratore di cassa in funzione di tale disposizione.
2. DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE
2.1 AMMORTAMENTI ANTICIPATI
A decorrere dall’anno in corso (2006) non sarà più consentito dedurre quote di ammortamento anticipato per i beni ad utilizzo promiscuo; è il caso delle autovetture aziendali quando le stesse non siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sempre per effetto della stessa disposizione, i canoni di leasing potranno essere dedotti solo se la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente.
2.2 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PROFESSIONISTI
Il comma 29 dell’art. 36 ha modificato in modo incisivo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo (avvocati, ingegneri, medici, ecc.). Infatti, la nuova disciplina, a differenza della precedente, prevede la rilevanza reddituale di plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante la cessione di beni ammortizzabili.
2.3 MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO
Nuove misure sanzionatorie sono state previste per l’eventuale rilevazione di lavoratori non regolari. La nuova sanzione non è più fissata in misura proporzionale al costo del lavoro come avveniva in passato, ma quantificata in misura fissa per una somma che varia “… da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo …”.
3. DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALL’ELUSIONE FISCALE
3.1 MISURE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Le cessioni di immobili strumentali sono ora esenti dall’IVA, con alcune eccezioni, cioè: cessioni da parte di imprese costruttrici per immobili ceduti non oltre quattro anni dall’ultimazione, cessioni a soggetti privati o a soggetti non in condizione di esercitare la detrazione in misura superiore al 25%, oppure cessioni per cui i soggetti cedenti effettuino l’opzione per l’applicazione dell’IVA. In caso di mancata opzione, occorre effettuare la rettifica della detrazione per l’IVA già detratta, ai sensi dell’art. 19-bis2 comma 3, versando l’imposta relativa in tre rate, la prima con scadenza 26 dicembre 2006. Appare conveniente, in linea di massima, effettuare tale opzione, che deve essere indicata nel primo atto di cessione o trasferimento dell’immobile, e la cui convenienza effettiva verrà caso per caso valutata dallo studio.
Per effetto della stessa disposizione, anche il regime degli affitti dei beni immobili strumentali e degli affitti di azienda segue gli stessi criteri; per tali casi, tuttavia, è prevista ora l’obbligatorietà della registrazione del contratto di affitto, in precedenza non necessaria se soggetta ad IVA, e l’assoggettamento, in caso di opzione per il regime dell’imponibilità IVA, all’imposta di registro nella misura dell’1%. In mancanza di opzione, l’imposta di registro è pari al 2%, mentre il locatore dovrà operare la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 comma 3, versando la relativa imposta. L’opzione per l’imponibilità ai fini IVA, in caso di immobili strumentali ceduti in affitto, deve essere effettuata con le modalità indicate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 15 settembre 2006. La stessa opzione, comunque, ha effetto retroattivo anche se esercitata dopo il 15 settembre.
3.2 SOCIETÀ DI COMODO
Sono state innalzate le percentuali utilizzate per stabilire il livello di fatturato minimo che una società deve dichiarare per non essere considerata “società di comodo”, in base ai beni immobili e strumentali da questa posseduti ed ai crediti commerciali dalla stessa vantati.
3.3 AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Le agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie (36%) sono state prorogate per l’anno 2006; ma le stesse agevolazioni spettano a condizione che “… il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura …”; inoltre, è stato fissato un tetto massimo di spesa che non deve eccedere euro 48.000,00 per ogni abitazione.
3.4 ESTENSIONE RESPONSABILITÀ AGLI APPALTATORI
Gli appaltatori di opere, forniture o servizi che affidano questi ultimi in subappalto a terzi, sono responsabili in solido con i subappaltatori per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dai subappaltatori per i propri dipendenti.
3.5 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Tra le più importanti novità del Decreto, segnaliamo quelle introdotte dal comma 12 e 12 – bis dell’art. 35, inerenti alcuni nuovi obblighi contabili imposti agli esercenti arti e professioni (medici, avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti, ecc.). A decorrere dal 01 ottobre 2006, i soggetti suddetti sono obbligati ad aprire e gestire uno o più conti correnti bancari e/o postali dedicati all’attività professionale. Su tali conti correnti, dovranno obbligatoriamente transitare tutti gli incassi dell’attività professionale e tutte le spese subite per la stessa attività. Inoltre, i compensi ai professionisti dovranno obbligatoriamente essere pagati con mezzi di pagamento tracciabili, vale a dire assegni bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito, bancomat, ecc. I pagamenti in contanti potranno essere effettuati entro l’importo di euro 1.000,00 fino al 30 giugno 2007; tale limite scende ad euro 500,00 fino alla data del 30 giugno 2008, oltre tale data non sarà più consentito in alcun modo effettuare pagamenti in contanti al di sotto del limite di 100,00 euro.
Ciò premesso, si invitano i clienti esercenti attività professionali ad aprire o dedicare all’attività professionale un conto corrente specifico e a rispettare i criteri di incasso dei compensi come innanzi indicato. Può essere utile, in determinati casi, anche installare un lettore di carte di credito e bancomat presso lo studio professionale.
4. ALTRE DISPOSIZIONI
4.1 ABROGAZIONE DI NORME NELL’AMBITO DELL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
L’art. 2 del Decreto, ha inteso rivoluzionare alcuni punti fermi dell’attività professionale. Con lo stesso, infatti, vengono abrogati i minimi tariffari, il divieto di pubblicità professionale, il divieto di costituire società interprofessionali. In sostanza, il libero professionista non dovrà più attenersi ai minimi previsti dal tariffario professionale, ma potrà contrattare il prezzo della prestazione in regime di libero mercato. Gli ordini professionali dovranno comunque vigilare su eventuali casi di “dumping” che dovessero verificarsi per l’accaparramento della clientela da parte di professionisti poco scrupolosi. Sarà possibile, inoltre, effettuare pubblicità professionale, cosicchè, ad esempio, un dentista potrà normalmente pubblicizzare a mezzo manifesti o video le proprie prestazioni odontoiatriche o le proprie specializzazioni professionali. Infine, sarà possibile costituire società tra professionisti (anche se resta fermo il divieto di partecipazione di soci “di capitale”).
4.2 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E LIBERALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI PANIFICI
L’art. 3 ha abrogato l’obbligo di iscrizione al REC per le attività commerciali e l’obbligo di rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio.
Inoltre, l’art. 4 ha liberalizzato una tipologia di attività soggetta a limitazioni fin dal dopoguerra: l’attività della produzione di pane. L’impianto, il trasferimento o la trasformazione di un panificio non è più soggetto al rilascio della licenza da parte dell’ufficio panificazione presso la CCIAA, ma necessita solo di una dichiarazione di inizio attività da presentare presso il Comune dove deve svolgersi l’attività.
COMUNICAZIONI VARIE
5. FINANZIAMENTI AGEVOLATI
5.1 SVILUPPO ITALIA
E’ tutt’ora possibile inoltrare le domande (previa redazione di un piano programmatico via internet) per l’accesso ai finanziamenti previsti dal D.Lgs. 185/2000. Quest’ultimo prevede l’erogazione di finanziamenti fino ad un importo massimo di Euro 129.114,00 per le nuove imprese costituite in forma di società di persone, in cui almeno il 50% del capitale sia posseduto da persone inoccupate e residenti nei territori agevolati (tra cui la regione Puglia). Le domande di finanziamento saranno ancora inoltrabili fino alla data limite del 31.12.2006.
6. COMUNICAZIONI FINALI
6.1 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
Con riferimento alle scritture di assestamento e rettifica di fine anno, Vi ricordiamo, come ogni anno, che al 31.12.2006 occorre rilevare l’inventario fisico a quantità e valori delle merci, prodotti finiti, materie prime, materiale di consumo, ecc. in giacenza presso la Vostra azienda. Occorre, inoltre, quantificare l’ammontare dei lavori in corso (lavorazioni già eseguite in parte ed effettuate a cavallo tra due esercizi, ma da fatturare nel 2006).
6.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Il termine di versamento a saldo dell’I.C.I., scadrà quest’anno il 16.12.2006; pertanto, in presenza di modifiche del patrimonio immobiliare (acquisti o vendite di terreni e fabbricati), occorre far recapitare allo studio le copie dei rogiti notarili prima della data predetta.
Vi ricordiamo, infine, che per ogni occorrenza è sempre possibile accedere al sito internet dello studio raggiungibile all’indirizzo www.studio-fracasso.it , che consente gratuitamente un aggiornamento tempestivo e giornaliero circa le ultimissime novità in materia fiscale, amministrativa, contabile.
I clienti che ancora non l’hanno fatto e che desiderano accedere a tutte le sezioni del sito possono farlo semplicemente comunicando allo studio la password ed il nome utente desiderati.
Lo studio resta a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.
dott. Giovanni Fracasso
Regione Puglia - Determinazione del 07.03.2008 n. 92 (POR Puglia Commercio)
8/4/2008
Approvazione bando finanziamento agevolato POR Puglia per il commercio
Circ. n. 01/2008
Egr. Sig.
Clienti studio Fracasso
Loro Sedi
Parabita, lì 08.04.2008
OGGETTO: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 13.03.2008.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE PUGLIA
Vi comunico, che sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, indicato in oggetto, è stata pubblicata la determinazione di approvazione di un bando di finanziamento che potrebbe essere di Vostro interesse, la cui scadenza è prevista per la data del 30 maggio 2008.
Le risorse disponibili (per la verità esigue) ammontano a complessivi 5.000.000,00 di euro e le attività finanziabili sono le seguenti:
a) Esercizi di vicinato o medie strutture (commercianti al dettaglio);
b) Pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
c) Titolari di autorizzazione per punti vendita esclusivi di giornali e riviste;
d) Associazioni di via o di strada costituite tra imprese che esercitano l’attività commerciale al dettaglio nelle forme di cui ai punti precedenti.
Il finanziamento può riguardare una nuova attività oppure l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione o il trasferimento di una unità locale già esistente.
L’intensità dell’aiuto è prevista nella misura massima di euro 100.000,00 a fondo perduto sull’investimento massimo di euro 200.000,00; i programmi di investimento inferiori ad euro 15.000,00, invece, non rientrano nella misura agevolativa.
Tra le spese ammissibili risultano le seguenti:
a) Studi, progettazione, spese generali e acquisizione di servizi (max 5% dell’investimento complessivo)
a. Direzione lavori;
b. Collaudi di legge;
c. Oneri per concessioni edilizie
b) Attrezzature mercatali mobili (solo per associazioni di via)
c) Macchinari, impianti ed attrezzature (nuovi di fabbrica)
d) Mezzi mobili necessari per la gestione dell’attività (no mezzi targati di nessun tipo)
e) Programmi informatici
f) Opere murarie ed assimilate (no costruzione o acquisto immobili)
g) Infrastrutture specifiche (no costruzione o acquisto immobili)
h) Infrastrutture specifiche aziendali:
a. Collegamenti telefonici;
b. Sistemi di video sorveglianza
c. Sistemi antirapina
d. Sistemi antifurto
e. Sistemi di allarme
f. Cristalli antisfondamento
g. Inferriate, serrande e porte di sicurezza
h. Sistemi di pagamento elettronici
i. Disposizioni di illuminazione notturna
i) Acquisto di sistemi di sicurezza ed antintrusione, ecc (max 25% dell investimento complessivo).
j) Spese per la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali
k) Attrezzature per la differenziazione e il recupero dei rifiuti
Occorre rilevare, infine, che tra gli indicatori utili per il posizionamento nella elaborazione delle graduatorie, vanno considerati:
a) Rapporto tra spese per acquisto di hardware e acquisto o realizzazione di software e spese per sistemi di sicurezza;
b) Rapporto tra superficie di vendita e valore dell’investimento;
c) Maggiorazione del 5% di a) e b) se esistono spese finalizzate alla tutela ambiente e risorse naturali;
d) Maggiorazione del 15% di a) e b) se il programma di investimento riguarda attività collocate nel centro storico.
L’indicatore a) e b) punto 1, c) e d) maggiorato del 10% per imprese a prevalente gestione femminile (come da legge 215/92).
Indicatore a), b), c), d) sarà aumentato del 5% se le imprese non hanno mai ottenuto altri contributi pubblici a qualsiasi titolo.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento sull’argomento, vogliate fissare apposito appuntamento con questo studio.
Cordiali Saluti.
dott. Giovanni Fracasso
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